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STATUTO

dell’Associazione denominata

Accademia Culturale Europea

Art. 1

(Denominazione e sede)

 

Art. 2

(Durata)

La durata dell’Accademia è illimitata.

Art. 3

(Articolazione sul territorio)

L’Accademia potrà essere presente nel Territorio Nazionale con sedi periferiche e in altri Stati europei.

Art. 4

(Oggetto sociale)

L’Accademia ha lo scopo prevalente di promuovere attività di carattere culturale. Essa svolge anche attività di promozione e divulgazione delle arti e della cultura. A titolo esemplificativo e non tassativo l’Accademia può svolgere le seguenti attività:

istituire e gestire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di qualificazione, di specializzazione, di integrazione, di recupero e di addottrinamento scientifico, ciò anche per conto di Università, Enti e/o Istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di particolari convenzioni;

promuovere attività di Educazione degli Adulti, Formazione Continua, Permanente e Ricorrente;

predisporre un centro di documentazione a favore dei soci ed un servizio di pubblica lettura per quanti siano interessati ad una attività di studio e di ricerca sugli argomenti previsti dallo scopo sociale;

curare, anche in forma diretta, la produzione editoriale e di audiovisivi, l’edizione e la distribuzione, in particolare iniziative editoriali e multimediali, pubblicazione di libri, riviste, e/o bollettini, partiture musicali, registrazioni di concerti dal vivo o in studio, pubblicazione degli atti riguardanti conferenze, convegni, seminari di studi e ricerche e la relativa distribuzione;

avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l’informazione e la comunicazione di massa;

promuovere la costituzione di Istituti, Musei, Biblioteche, Laboratori e Centri per la ricerca culturale, spirituale, religiosa ed antropologica, nonché promuovere la Cultura scientifica Italiana;

gestire in forma diretta, o mediante apposite convenzioni, gli Istituti, Musei, Biblioteche, Laboratori, Centri di ricerca connessi alle finalità dell’Associazione;

proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono anche parzialmente con gli scopi dell’Associazione;

istituire borse di studio per corsisti, studenti e ricercatori, purché meritevoli, per manifestazioni di cultura;

promuovere iniziative caritative, umanitarie, incontri, manifestazioni tra soci in occasione di festività;

esplicare la propria opera anche attraverso l’interscambio continuo di informazioni, di programmi ed attività culturali con Università italiane, Università Popolari Italiane ed Europee, Università degli Adulti o della terza età;

farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell’associazione;

accedere e ottenere ogni contributo pubblico o privato finalizzato al conseguimento degli scopi;

contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili individuali e collettive, ai contatti tra Operatori culturali e stranieri;

avanzare proposte agli enti pubblici locali (Comune, Provincia, Provveditorato agli Studi, Scuole ed Istituzioni di qualsiasi ordine e grado) per una adeguata programmazione socio-culturale sul territorio;

rendersi tramite affinché si stringano e si intensifichino relazioni di amicizia e culturali tra i membri dell'Accademia e quelli appartenenti ad analoghe associazioni, sia Italiane che straniere onde migliorare la reciproca comprensione ed il più frequente scambio di idee;

rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, trofei e similari;

promuovere forme di turismo socio-culturale favorendo e promuovendo attività sportive, ambientali e del tempo libero.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Accademia si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L’Accademia può partecipare ad Enti, con scopi culturali, artistici, sociali ed umanitari e ad attività di studio e di ricerca presso Università, conservatori, teatri ed archivi.

L’Accademia è posta sotto la protezione dei Santi Patroni d’Europa, comunque promuove ed auspica integrazioni e sinergie con tutte le confessioni religiose nel campo artistico ed umanitario.

Art. 5

(Adesione)

Possono aderire all’Accademia tutti coloro che condividano gli scopi istituzionali della stessa.

L'adesione all’Accademia è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6

(Categorie di Soci)

I soci si distinguono in tre categorie con pari diritti:

Tra i Soci Sostenitori possono essere annoverati fondazioni o enti pubblici e privati aventi finalità artistiche culturali, caritative ed associazioni con identiche finalità.

L'ordinamento interno dell'Accademia è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed alla effettività del rapporto associativo.

Art. 7

(Ammissione all’Accademia)

L’ammissione di soci avviene su domanda scritta degli interessati e dietro presentazione di due Soci Fondatori o di tre Soci Ordinari con almeno tre anni di anzianità.

La domanda, recante le complete generalità del richiedente, deve contenere la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ed a eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è devoluta al giudizio del Consiglio Direttivo, che cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso, entro trenta giorni, il ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 8

(Obblighi dei Soci)

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni con gli altri soci ed all’esterno, irreprensibile nella vita pubblica e privata, nonché all’accettazione del presente statuto.

L’appartenenza all’Accademia ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni e risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Art. 9

(Perdita della qualità di Socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi dei soci deceduti, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 Art. 10

(Organi dell’Accademia)

Sono organi dell’Associazione:

Art. 11

(Cariche sociali)

Tutte le cariche sono rinnovabili, onorifiche, gratuite e rieleggibili.

In occasione della prestazione d’opera dei singoli soci, il Consiglio Direttivo può deliberare un opportuno trattamento economico.

Art. 12

(Assemblea dei Soci)

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Accademia.

Hanno diritto di voto in Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 13

(Convocazione dell’Assemblea dei Soci)

L’Assemblea è convocata in via ordinaria, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente, per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravveda la necessità oppure per richiesta di almeno un terzo dei soci, ovvero liberamente dal Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza.

Le convocazioni dell’Assemblea dei soci sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi o trasmettere ai soci, anche tramite email, almeno dieci (10) giorni prima della data della riunione contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della riunione o, in alternativa mediante analogo avviso di convocazione da affiggersi all’albo della sede sociale almeno quindici (15) giorni prima della data dell’assemblea. Un unico avviso può essere utilizzato per comunicare sia la prima che la seconda convocazione, da farsi almeno 24 ore dopo la prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto del termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a cinque (5) giorni.

Art. 14

(Svolgimento dell’Assemblea dei Soci)

L’Assemblea è presieduta dal Presidente eletto dai soci presenti.

Segretario dell’Assemblea è il Segretario Generale.

I verbali dell'adunanza dell'Assemblea redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Art. 15

(Assemblea in sede ordinaria e in sede straordinaria)

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata dai due terzi dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei voti dei presenti.

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità con lo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente può, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Art. 16

(Compiti dell’Assemblea dei Soci)

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

Art. 17

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri.

Tre membri sono eletti dall’Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è composto inoltre per Statuto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può nominare Presidenti Onorari tutti quei personaggi illustri del panorama culturale, che dimostrano interesse per gli stessi fini socio culturali del sodalizio.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti eletti al Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, subentrano i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; esauriti questi ultimi il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18

(Poteri del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate all’Assemblea e al Presidente.

Art. 19

(Convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, e comunque almeno con cadenza trimestrale.

Art. 20

(Svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo)

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica e le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità il voto del Presidente è prevalente.

Art. 21

(Presidente dell’Accademia)

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Accademia, egli ne ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione del buon andamento dell’attività.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Accademia sia nei riguardi dei soci che di terzi.

Il Presidente coadiuvato dal Segretario Generale attua le deliberazioni prese dal Consiglio e dall’Assemblea ed in caso d’urgenza, prende ogni opportuna decisione, salvo ratifica dell’organo competente.

Il Presidente cura l'assunzione, sentito il Consiglio Direttivo, di personale da adibire, a seconda delle esigenze, ai vari servizi.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Presidente resta in carica un quinquennio.

Art. 22

(Vice Presidente)

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso d’assenza o d’impedimento, svolgendo i suoi compiti nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 23

(Segretario Generale)

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile della struttura tecnico operativa dell’Accademia e ne garantisce il funzionamento.

Provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in collaborazione con il Presidente; risponde dello svolgimento delle funzioni associative.

Il Segretario Generale può esseresostituito, in caso di assenza o d’impedimento, dal tesoriere che svolgerà i suoi compiti nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 24

(Tesoriere)

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile dell’andamento contabile ed amministrativo dell’Accademia ed ha la delega sui conti e depositi ad essa intestati: resta in carica quanto il consiglio medesimo.

Il Tesoriere ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, di incassare le quote associative e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con le banche ed i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari per il funzionamento dell'Accademia.

Il Tesoriere Cura e raccoglie la documentazione necessaria per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.

Le operazioni finanziarie sono disposte congiuntamente dal Presidente e/o Vice Presidente e dal Segretario Generale e/o Tesoriere.

Art. 25

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri, composto di tre (3) membri, viene nominato dall’Assemblea fra personalità di riconosciuta integrità ed esperienza anche se non soci; questi in ogni caso non possono appartenere al Consiglio Direttivo. Il Collegio resta in carica quattro anni.

Il Collegio dei Probiviri esprime a maggioranza parere su controversie sociali tra gli associati e l’Accademia e sul comportamento degli associati ritenuto lesivo dell’Accademia o i suoi organi; sul quale parere l’Assemblea adotterà i provvedimenti che riterrà opportuni, compresa la radiazione del socio.

Il Collegio delibera a maggioranza e non decade anche se questo è ridotto ad un solo membro.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'associazione o di singoli soci, promuove il procedimento disciplinare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni statutarie, di comportamenti contrastanti con gli scopi o con i deliberati dell’associazione, ovvero di fatti che ne determinino l’indegnità.

Il procedimento disciplinare deve garantire il contraddittorio e il diritto alla difesa.

Nei confronti dell’incolpato, ritenuto responsabile dell’infrazione ascrittagli, si applicano, a seconda della gravità del fatto e tenuto conto di tutte le circostanze, le sanzioni della censura, della sospensione dall’attività sociale e dall’esercizio dei diritti di socio da 1 a 12 mesi e dell’esclusione dall’associazione.

Il Collegio dei probiviri decide sui ricorsi dei soci interessati, per violazioni statutarie e regolamentari eventualmente verificatesi nell’attività degli organi sociali.

Il Collegio è altresì competente a decidere sugli eventuali conflitti di competenza tra gli organi dell’associazione, e può svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci e l’associazione, ovvero tra singoli soci, quando ne sia concordemente richiesto dalle parti.

Art. 26

(Collegio dei revisori dei Conti)

Il Collegio dei revisori dei Conti, composto di tre (3) membri viene nominato dall’Assemblea fra personalità di riconosciuta integrità ed esperienza anche se non soci; questi in ogni caso non possono appartenere al Consiglio Direttivo. Il Collegio resta in carica quattro anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

Il Collegio può procedere in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso ad atti di ispezione e controllo.

Art. 27

(Risorse economiche)

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli associati;

- contributi di terzi a qualunque titolo, donazioni e lasciti testamentari;

- contributi di Enti Pubblici;

- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi o da iniziative promozionali;

- beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;

- dal fondo di riserva.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte in favore dell’Accademia, e non sono soggetti a rivalutazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Accademia, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ad eccezione di: rimborsi per le spese anticipate e remunerazioni per la realizzazione di progetti affidata a singoli soci, anche facenti parte del Consigli direttivo, per i quali il Consiglio direttivo medesimo può delibare l’elargizione di emolumenti.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Il ripianamento di eventuali disavanzi di gestione deve essere previsto nel Bilancio Preventivo dell’anno successivo.

I contributi associativi sono dovuti per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento della nuova iscrizione del nuovo socio.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Accademia è tenuto al pagamento del contributo per tutto l’anno solare in corso e perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 28

(Esercizio sociale e Bilanci)

L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il Bilancio predisposto dal tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo è esaminato dall’Assemblea come indicato all’Art. 13.

A tale scopo il Bilancio ed il rendiconto dovranno essere depositati presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima della data dell’Assemblea affinché i soci ne possano prendere visione.

Entrambi i bilanci devono essere inviati al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima delle date fissate per la loro approvazione da parte dell'assemblea.

Art. 29

(Onorificenze dell’Accademia)

L’Accademia, per i suoi associati o per quanti collaborino per lo sviluppo delle finalità del sodalizio, può concedere onorificenze d’Ufficio, di Merito e d’Onore.

Art. 30

(Scioglimento dell’Accademia)

L’Accademia può essere sciolta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati riuniti in Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento l’Accademia Culturale Europea procede alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri.

I beni costituenti il patrimonio dell’Accademia verranno devoluti integralmente ad altri enti senza fini di lucro aventi scopi affini o distribuiti per finalità di utilità sociale.

Art. 31

(Rinvio alla legge)

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge.

Roma, 29 ottobre 2015                                

      Il Presidente                                                                            Il Segretario